Art. 1638. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Espropriazione per pubblico interesse.
Dispositivo
Art. 1638.
(Espropriazione per pubblico interesse).
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione