Art. n°
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Art. 1638. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Espropriazione per pubblico interesse.

Dispositivo

Art. 1638.

(Espropriazione per pubblico interesse).


In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.



Ratio Legis


Spiegazione