Art. 1675. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore.
Dispositivo
Art. 1675.
(Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore).
Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente e' tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.
Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennita', dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
Ratio Legis
Spiegazione