Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1675. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore.

Dispositivo

Art. 1675.

(Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore).


Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore, il committente e' tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite e le spese sostenute gli sono utili.


Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennita', dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno.



Ratio Legis


Spiegazione