Art. 1701. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
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Diritto di accertamento dei vettori successivi.
Dispositivo
Art. 1701.
(Diritto di accertamento dei vettori successivi).
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione