Art. n°
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Art. 1743. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritto di esclusiva.

Dispositivo

Art. 1743.

(Diritto di esclusiva).


Il preponente non puo' valersi contemporaneamente di piu' agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attivita', ne' l'agente puo' assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di piu' imprese in concorrenza tra loro.



Ratio Legis


Spiegazione