Art. 1755. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Provvigione.
Dispositivo
Art. 1755.
(Provvigione).
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare e' concluso per effetto del suo intervento.
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equita'.
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Spiegazione