Art. 1788. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritti del depositante.
Dispositivo
Art. 1788.
(Diritti del depositante).
Il depositante ha diritto d'ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d'uso.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione