Art. 1847. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Assicurazione delle merci.
Dispositivo
Art. 1847.
(Assicurazione delle merci).
La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione