Art. n°
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Art. 1847. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assicurazione delle merci.

Dispositivo

Art. 1847.

(Assicurazione delle merci).


La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.



Ratio Legis


Spiegazione