![]() Art. 1852. (Disposizione da parte del correntista). Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista puo' disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito. ![]() Art. 1853. (Compensazione tra i saldi di piu' rapporti o piu' conti). Se tra la banca e il correntista esistono piu' rapporti o piu' conti, ancorche' in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario. ![]() Art. 1854. (Conto corrente intestato a piu' persone). Nel caso in cui il conto sia intestato a piu' persone, con facolta' per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. ![]() Art. 1855. (Operazione a tempo indeterminato). Se l'operazione regolata in conto corrente e' a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni. ![]() Art. 1856. (Esecuzione d'incarichi). La banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa puo' incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente. ![]() Art. 1857. (Norme applicabili). Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832.
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