Art. n°
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Art. 1964. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Compensazione dei frutti con gli interessi.

Dispositivo

Art. 1964.

(Compensazione dei frutti con gli interessi).


Salva la disposizione dell'art. 1448, e' valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo' in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.



Ratio Legis


Spiegazione