Art. 1964. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Compensazione dei frutti con gli interessi.
Dispositivo
Art. 1964.
(Compensazione dei frutti con gli interessi).
Salva la disposizione dell'art. 1448, e' valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore puo' in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
Ratio Legis
Spiegazione