Art. n°
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Art. 2104. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diligenza del prestatore di lavoro.

Dispositivo

Art. 2104.

(Diligenza del prestatore di lavoro).


Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.


Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.



Ratio Legis


Spiegazione