Art. 2174. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Obblighi del soccidario.
Dispositivo
Art. 2174.
(Obblighi del soccidario).
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.
Articoli correlati nel
Codice civile 2020
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione