Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2174. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Obblighi del soccidario.

Dispositivo

Art. 2174.

(Obblighi del soccidario).


Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.


Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.



Ratio Legis


Spiegazione