Art. 2179. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Morte di una delle parti.
Dispositivo
Art. 2179.
(Morte di una delle parti).
La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione