Art. 2632. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Formazione fittizia del capitale.
Dispositivo
Art. 2632.
((Formazione fittizia del capitale.))
((Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione