Art. n°
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Art. 2634. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Infedelta' patrimoniale.

Dispositivo

Art. 2634.

(( (Infedelta' patrimoniale).))


((Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della societa', al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.


La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.


In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa' collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.


Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.))



Ratio Legis


Spiegazione