Art. n°
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Art. 2913. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.

Dispositivo

Art. 2913.

(Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato).


Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.



Ratio Legis


Spiegazione