Art. 2913. Codice civile 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato.
Dispositivo
Art. 2913.
(Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato).
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
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