Art. n°
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Art. 2914. Codice civile 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Alienazioni anteriori al pignoramento.

Dispositivo

Art. 2914.

(Alienazioni anteriori al pignoramento).


Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:


1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;


2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;


3) le alienazioni di universalita' di mobili che non abbiano data certa;


4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.



Ratio Legis


Spiegazione