Art. 15. Codice consumo 2020
Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
Dispositivo
Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita'
dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido
di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di
multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantita'.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione,
esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
Ratio Legis
Spiegazione