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Art. 16. Codice consumo 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esenzioni

Dispositivo

Art. 16.

Esenzioni


1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita' di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:


a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle disposizioni di esecuzione della Legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;


b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;


c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;


d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;


e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D.LGS. 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;


f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;


g) prodotti di fantasia;


h) gelati monodose;


i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.


2. Il Ministro ((dello sviluppo economico)), con proprio decreto, puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche' indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.((25))


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AGGIORNAMENTO (25)


Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".



Ratio Legis


Spiegazione