Art. 62. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Attivita' del consulente.
Dispositivo
Art. 62.
(Attivita' del consulente).
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.
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Codice procedura Civile 2020 (Cpc2020)
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione