Art. 68. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Altri ausiliari.
Dispositivo
Art. 68.
(Altri ausiliari).
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.
Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
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Codice procedura Civile 2020 (Cpc2020)
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione