Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 167. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Comparsa di risposta

Dispositivo

Art. 167.

(Comparsa di risposta)


Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare ((le proprie generalita' e il codice fiscale,)) i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.


A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se e' omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullita', fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione. (113a) (115) (116)


Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.


(67) (72)


--------------------


AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 4 dicembre


1992, n. 477, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio


1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio


1994."


--------------------


AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.legge 7 ottobre


1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994,


n. 673, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile


1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile


1995.


---------------


AGGIORNAMENTO (113a)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge


14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.legge 30 giugno 2005, n.


115, convertito con modificazioni dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168, ha


disposto:


- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente


articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.


- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai


commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter),


3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data


del 1° gennaio 2006".


--------------------


AGGIORNAMENTO (115)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".


--------------------


AGGIORNAMENTO (116)


Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".



Ratio Legis


Spiegazione