Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 169. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ritiro dei fascicoli di parte.

Dispositivo

Art. 169.

(( (Ritiro dei fascicoli di parte). ))


((Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.


Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale)).



Ratio Legis


Spiegazione