Art. 169. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ritiro dei fascicoli di parte.
Dispositivo
Art. 169.
(( (Ritiro dei fascicoli di parte). ))
((Ciascuna parte puo' ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facolta' di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al piu' tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale)).
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione