Art. 176. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Forma dei provvedimenti.
Dispositivo
Art. 176.
(Forma dei provvedimenti).
Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell'ordinanza.
Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell'udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA Legge 12 novembre 2011, n. 183)). (134)
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AGGIORNAMENTO (134)
La Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione