Art. n°
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Art. 177. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetto e revoca delle ordinanze.

Dispositivo

Art. 177.

(Effetto e revoca delle ordinanze).


Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.


Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.


Non sono modificabili ne' revocabili dal giudice che le ha pronunciate:


1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;


2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;


3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; (67) ((72))


4° NUMERO ABROGATO DALLA Legge 26 novembre 1990, n. 353. (67) ((72))


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 4 dicembre


1992, n. 477, ha disposto:


- (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore


dell'abrogazione del numero 4 del terzo comma del presente articolo


dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994;


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio


1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio


1994."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.legge 7 ottobre


1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994,


n. 673, ha disposto:


- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione


di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio


1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile


1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";


- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli


articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a


58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile


1995."



Ratio Legis


Spiegazione