Art. n°
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Art. 188. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Attivita' istruttoria del giudice.

Dispositivo

Art. 188.

(Attivita' istruttoria del giudice).


Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.



Ratio Legis


Spiegazione