Art. 189. Cpc2020
Rimessione al collegio.
Dispositivo
(Rimessione al collegio).
Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma. (67) ((72))
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'art. 187, secondo e terzo comma.
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AGGIORNAMENTO (67)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla legge 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.legge 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile
1995."
Ratio Legis
Spiegazione