Art. n°
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Art. 262. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri del giudice istruttore.

Dispositivo

Art. 262.

(Poteri del giudice istruttore).


Nel corso dell'ispezione o dell'esperimento il giudice istruttore puo' sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla localita'.


Puo' anche disporre l'accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo, sentite se e' possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.



Ratio Legis


Spiegazione