Art. 263. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Presentazione e accettazione del conto.
Dispositivo
Art. 263.
(Presentazione e accettazione del conto).
Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.
Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non e' impugnabile e costituisce titolo esecutivo.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione