Art. n°
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Art. 263. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Presentazione e accettazione del conto.

Dispositivo

Art. 263.

(Presentazione e accettazione del conto).


Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.


Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non e' impugnabile e costituisce titolo esecutivo.



Ratio Legis


Spiegazione