Art. 336. Cpc2020
Effetti della riforma o della cassazione.
Dispositivo
(Effetti della riforma o della cassazione).
La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata. (67) ((72))
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AGGIORNAMENTO (67)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Ratio Legis
Spiegazione