Art. n°
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Art. 337. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sospensione dell'esecuzione e dei processi.

Dispositivo

Art. 337.

(Sospensione dell'esecuzione e dei processi).


L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. (67) ((72))


Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."



Ratio Legis


Spiegazione