Art. 670. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sequestro giudiziario.
Dispositivo
Art. 670.
(Sequestro giudiziario).
Il giudice puo' autorizzare il sequestro giudiziario:
1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalita' di beni, quando ne e' controversa la proprieta' o il possesso, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando e' controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed e' opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.
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Codice procedura Civile 2020 (Cpc2020)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione