Art. 677. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esecuzione del sequestro giudiziario.
Dispositivo
Art. 677.
(Esecuzione del sequestro giudiziario).
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.
((L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore)).
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione