Art. 840-terdecies Cpc2020
Esecuzione forzata collettiva.
Dispositivo
(( (Esecuzione forzata collettiva). ))
((L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, e' promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non e' mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
Il compenso dovuto al rappresentante comune e' liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonche' quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.
Il rappresentante comune non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.))
((159)) ((160))
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AGGIORNAMENTO (159)
La Legge 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".
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AGGIORNAMENTO (160)
La Legge 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.Legge 30 dicembre 2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La Legge 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.
Ratio Legis
Spiegazione