Art. 9 Codice Privacy 2020
(D.P.R. ...)
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Disposizioni generali
Dispositivo
Art. 9
((Disposizioni generali))
((1. Nell´accedere alle fonti e nell´esercitare l´attivita' di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilita' e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita' di cui all´art. 101, comma 2, del Codice)).
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Spiegazione
