Art. n°
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Art. 10 Codice Privacy 2020

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Accesso agli archivi pubblici

Dispositivo

Art. 10

((Accesso agli archivi pubblici))


((1. L´accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.


2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 RGPD, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono relativi alla salute ovvero alla vita o all'orientamento sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.


3. L´autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell´interno, previo parere del direttore dell´Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell´interno, secondo quanto previsto all'art. 123 del decreto legislativo n. 42 del 2004.


4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l´utente presenta all´ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l´autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le modalita' di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni altra documentazione utile.


5. L´autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e' rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parita' di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.


6. L´autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le liberta' e la dignita' delle persone interessate.


7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell´obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell´uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell´oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione e' prestata al principio della pertinenza e all´indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.


8. L´autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare dell´autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione)).



Ratio Legis


Spiegazione