Art. 180 Codice insolvenza 2020
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Restituzione di cose non pagate
Dispositivo
Art. 180
Restituzione di cose non pagate
1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
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Spiegazione