Art. 183 Codice insolvenza 2020
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Conto corrente, mandato, commissione
Dispositivo
Art. 183
Conto corrente, mandato, commissione
1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.
2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attivita' compiuta dopo l'apertura della procedura e' soddisfatto in prededuzione.
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Spiegazione