Art. 254 Codice insolvenza 2020
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Doveri degli amministratori e dei liquidatori
Dispositivo
Art. 254
Doveri degli amministratori e dei liquidatori
1. Gli amministratori e i liquidatori della societa' in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
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