Art. 259 Codice insolvenza 2020
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Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
Dispositivo
Art. 259
Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.
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Spiegazione