Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 329 Codice insolvenza 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fatti di bancarotta fraudolenta

Dispositivo

Art. 329

Fatti di bancarotta fraudolenta


1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.


2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:


a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.


b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della societa'.


3. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.



Ratio Legis


Spiegazione