Art. 332 Codice insolvenza 2020
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Denuncia di crediti inesistenti
Dispositivo
Art. 332
Denuncia di crediti inesistenti
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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