Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 353 Codice insolvenza 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Istituzione di un osservatorio permanente

Dispositivo

Art. 353

Istituzione di un osservatorio permanente


1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.


2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.



Ratio Legis


Spiegazione