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Art. 355 Codice insolvenza 2020

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Relazione al Parlamento

Dispositivo

Art. 355

Relazione al Parlamento


1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.



Ratio Legis


Spiegazione