Art. 355 Codice insolvenza 2020
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Relazione al Parlamento
Dispositivo
Art. 355
Relazione al Parlamento
1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.
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Spiegazione
