Art. 49. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Dichiarazione di assenza.
Dispositivo
Art. 49.
(Dichiarazione di assenza).
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione