Art. 53. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Godimento dei beni.
Dispositivo
Art. 53.
(Godimento dei beni).
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalita' delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione