Art. 169. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Alienazione dei beni del fondo.
Dispositivo
Art. 169.
((Alienazione dei beni del fondo.))
((Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente)).
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Ratio Legis
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