Art. n°
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Art. 169. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Alienazione dei beni del fondo.

Dispositivo

Art. 169.

((Alienazione dei beni del fondo.))


((Se non e' stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessita' od utilita' evidente)).



Ratio Legis


Spiegazione