Art. 170. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esecuzione sui beni e sui frutti.
Dispositivo
Art. 170.
((Esecuzione sui beni e sui frutti.))
((La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia)).
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Ratio Legis
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