Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 251 Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Autorizzazione al riconoscimento.

Dispositivo

Art. 251

(Autorizzazione al riconoscimento).


Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.


Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal ((giudice)).



Ratio Legis


Spiegazione