Art. 251 Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Autorizzazione al riconoscimento.
Dispositivo
Art. 251
(Autorizzazione al riconoscimento).
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal ((giudice)).
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Ratio Legis
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