Art. 265. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impugnazione per violenza.
Dispositivo
Art. 265.
(Impugnazione per violenza).
Il riconoscimento puo' essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e' cessata.
Se l'autore del riconoscimento e' minore, l'azione puo' essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione
