Art. 296. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Consenso per l'adozione.
Dispositivo
Art. 296.
(Consenso per l'adozione).
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
((COMMA ABROGATO DALLA Legge 4 maggio 1983, n. 184)).
((COMMA ABROGATO DALLA Legge 4 maggio 1983, n. 184)).
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Ratio Legis
Spiegazione